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                COMUNE DI ROCCA PRIORA

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Approvazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni

 

 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.31 DEL 29-09-2009
 
 
Rocca Priora, li 05-10-2009                                                 Il Segretario generale  
FLORIS PAOLO MARIA
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Numero 31   Del 29-09-2009
 
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI.
 
 
 
 
 
L'anno duemilanove il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
 
 


PUCCI DAMIANO
SINDACO
P
FEDELI MASSIMO
VICE SINDACO
P
ZORANI CARMINA
ASSESSORE
P
FEDELI LUCIANA
ASSESSORE
P
EMILI EUGENIO
ASSESSORE
P
GIOVANNETTI GIUSEPPE
ASSESSORE
P
BALBONI GIANFRANCO
ASSESSORE ESTERNO
P


 
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor PUCCI DAMIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario generale Signor FLORIS PAOLO MARIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
 

Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Immediatamente eseguibile
S
 
 

 


 
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto l'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 16 agosto 2000 n. 267, che prevede che gli enti locali disciplinano con propri regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto altresì il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che, ai sensi dell'art.3, comma 56, della legge 244/2007, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione;
Considerato che il D.L. 112/200 ha apportato modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 adottata nella seduta del 24 settembre 2009, con la quale sono stati determinati i criteri generali per l'affidamento di incarichi esterni;
Richiamate le seguenti disposizioni di legge:
-        l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;
-        l'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art.46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito nella lege 133/2008;
-        l'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art.46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella lege 133/2008;
-        l'art.76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008
-        l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Lazio n. 15/g/2008, con la quale sono state emanate le linee guida per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;
Vista la proposta del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Constatato che l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
 
Appurato che, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge 244/2007, il presente regolamento va trasmesso, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi;
 
DELIBERA
 
1.                  Di approvare il regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.                  Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge n.244/2007.
3.                  Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dell'ente;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
 
 


 
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE
 
 
 
Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo
Art. 2 - Ricorso agli incarichi esterni
Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi
Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative
Art.5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
Art. 6 - Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa
Art. 7 – Formazione della graduatoria e disciplinare di incarico
Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso
Art. 9 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Art. 10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 11 - Pubblicizzazione degli incarichi
Art. 12 – Attestazioni
Art. 13 - Controllo della Corte dei Conti
Art. 14 – Invio alla Corte dei Conti
 
 


 
Art. 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo
 
1.        Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento d’incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito definiti per brevità “incarichi”).
2.        I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente.
3.        I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura civile.
4.        Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:
a.        incarichi di studio , consistenti nello svolgimento di un’attività di studio, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b.       incarichi di ricerca , riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
c.        consulenze , consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.
d.       Incarichi di collaborazione .
5.        Gli incarichi di collaborazione esterna, proprio perché trattasi di forme di lavoro autonomo, non possono riguardare compiti e/o funzioni istituzionali dell’Ente, consistenti nell’esercizio di attività di gestione o di rappresentanza dell’Ente stesso, che possono essere svolti dal solo personale dipendente, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con contratti a termine;
6.        Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
7.        Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
8.        Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, quali:
a.        Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
b.       Incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione e gli incarichi professionali inerenti attività notarili;
                                                   i.      3 –
c.        Incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudo previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (approvato con D.Lgs. 163/2006) e per l’attuazione della normativa antincendio(L. 818/84 e s.m.i.)
d.       Incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 
Art. 2
Ricorso agli incarichi esterni
 
1.        La competenza all’affidamento degli incarichi esterni è dei Responsabili di Area che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nell’ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
2.        Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo.
 
Art. 3
Presupposti per il conferimento di incarichi
 
1.        Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:
a.        l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b.       l’ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c.        la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione universitaria (Laurea specialistica 5/6 anni Nuovo Ordinamento oppure Laurea vecchio ordinamento). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
d.       devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell’incarico;
e.        l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
f.         gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 5.
 
Art. 4
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
 
1.        Gli incarichi sono conferiti di norma tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2.        Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per almeno quindici giorni consecutivi e fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, nel quale siano evidenziati i seguenti elementi:
a.             definizione dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;
b.            i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
c.             il termine, e le modalità di presentazione delle domande;
d.            i criteri per la valutazione delle domande;
e.             il luogo e le modalità di realizzazione dell’incarico;
f.              il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
g.            la sua durata;
h.            il compenso complessivo lordo;
i.              indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3.        Dell’esito della procedura comparativa e del nominativo dell’incaricato deve essere data la medesima pubblicità indicata nel comma precedente.
4.        Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 e 206.000,00 euro previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5.000,00 e 20.000,00 euro l’incarico può essere conferito all’esito di un’apposita indagine, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui all’articolo 4, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.
 
 
 
Art. 5
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
 
1.        Il Titolare di Posizione Organizzativa competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione ;
2.        Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna anche intersettoriale, composta da personale esperto dell’Ente, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3.        La valutazione è effettuata secondo i criteri predeterminati nell’avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei seguenti elementi:
a.     · qualificazione culturale (titoli posseduti);
b.     · esperienza professionale (anzianità di eventuale iscrizione all’albo, esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da conferire, ecc.)
c.     · caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta;
d.     · tempi di realizzazione dell’attività;
e.     · ribasso del compenso qualora lo stesso potesse essere oggetto dell’offerta.
4.        A discrezione del Responsabile competente, la valutazione delle domande può essere integrata da un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all’attività oggetto dell’incarico da conferire.
 
Art. 6
Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa
 
1.        In deroga a quanto previsto dall’art. 4, il Responsabile di Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a.     quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5;
b.     in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
c.     nel caso in cui l’attività riguardi prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
d.     nel caso in cui l’incarico costituisca continuazione o completamento di un programma, piano o progetto specifico già realizzato dal medesimo soggetto;
e.     nel caso in cui il valore unitario dell’incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di € 5.000,00.
2.        Sono altresì escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
 
Art. 7
Formazione della graduatoria e disciplinare di incarico
 
 
1.        Il Responsabile di Area competente, approva con propria Determinazione le risultanze della procedura svolta e lo schema di disciplinare di incarico ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.
2.        Il disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale stipulato in forma scritta nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato contiene i seguenti elementi:
a.     le generalità del contraente;
b.     la precisazione della natura dell’incarico/collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c.     il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d.     il luogo in cui viene svolto l’incarico;
e.     l’oggetto;
f.      le modalità di esecuzione e delle eventuali verifiche;
g.     l’ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese;
h.     la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
i.       la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
j.       il foro competente in caso di controversie.
3.        La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità e dall’apposita autorizzazione qualora l’incaricando sia dipendente di una pubblica amministrazione.
 
Art. 8
Durata del contratto e determinazione del compenso
 
1.        Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2.        L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
 
 
Art. 9
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
 
1.        Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2.        Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.
3.        Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4.        Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
 
Art. 10
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
 
1.        Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile di Area competente.
2.        Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di Area competente.
3.        Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.
4.        Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di Area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5.        Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’Inail sono a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6.        I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile di Area e dal disciplinare d’incarico.
 
Art. 11
Pubblicizzazione degli incarichi
 
1.        Il Comune pubblica sul sito web istituzionale i provvedimenti di affidamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
2.        In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l’incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario competente.
3.        I contratti relativi agli incarichi conferiti a norma del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale dell’ente.
4.        Copia degli elenchi delle pubblicazioni sul sito web è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da parte del Funzionario comunale che cura le pubblicazioni sul sito web.
 
 
Art. 12
Attestazioni
 
1.        La determinazione con la quale il Responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:
a.     Dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
b.     Delle disposizioni legislative vigenti al momento del conferimento dell’incarico ( es. rispetto del patto di stabilità, corretto adempimento anagrafe delle prestazioni ecc.)
c.     Del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al d. Lgs. 19 agosto 2000, n. 267;
d.     Dello statuto dell’ente;
e.     Del regolamento dei contratti;
f.      Del presente regolamento per il conferimento degli incarichi esterni;
g.     Del programma delle consulenze approvato dal Consiglio comunale.
2.        Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell’ente, nel rispetto dell’articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 13
Controllo della Corte dei Conti
 
1.       Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati ai precedenti articoli devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 266/2005.
Art. 14
Invio alla Corte dei Conti
1.       Le disposizioni di cui al presente regolamento sono trasmesse alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.
 
 


 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
      Il Segretario generale                                                                     Il Sindaco
F.to FLORIS PAOLO MARIA                                                    F.to PUCCI DAMIANO
 
 
 
_________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-10-2009 al giorno 20-10-2009 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
 
Rocca Priora, li 21-10-2009                      
         IL SEGRETARIO GENERALE
Il Responsabile del procedimento                                                       FLORIS PAOLO MARIA
 
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29-09-2009              per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.
 
Rocca Priora, li 29-09-2009    
IL SEGRETARIO GENERALE     
F.to FLORIS PAOLO MARIA
 
____________________________________________________________________________
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
 
Rocca Priora, li 30-09-2009
 
IL SEGRETARIO GENERALE     
FLORIS PAOLO MARIA
 
                                                                                           
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